Il controllo degli impianti termici

in Emilia – Romagna

Hai fatto controllare il tuo impianto?

Un impianto termico controllato  =

  • Risparmio economico

  • Sicurezza

  • Emissioni inquinanti

Lo sapevi che …

…. oltre il 40% del consumo energetico del nostro Paese è determinato dall’energia utilizzata per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e per produrre acqua calda sanitaria? Conseguentemente, l’impiego di energia nel settore civile è responsabile dell’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti ( ossidi di zolfo e azoto, monossido di carbonio, PM10, ecc..) che comportano la qualita’ dell’aria stessa , e di sostanze climalternanti come la CO2.

Il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa dell’inquinamento delle nostre citta’.

Per questo motivo L’Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino specifiche norme per garantire la massima efficienza degli impianti termici attraverso un adeguato sistema di controllo.

Nella nostra Regione è recentemente entrato in vigore il Regolamento Regionale n°1 del 3 aprile 2017 che prevede che i responsabili di impianti provvedano a:

°  rispettare i periodi di attivazione dell’impianto e le temperature ambientali previste

° far registrare l’impianto presso il Catasto Regionale degli Impianti Termici CRITER,istituito dalla Regione Emilia-Romagna

° far eseguire gli interventi di manutenzione e controllo alle scadenze previste

I Responsabili di Impianto che non provvedono a tali adempimenti sono soggetti a sanzione amministrativa.

In breve

La normativa regionale

La regione Emilia-Romagna in  data 3 aprile 2017 ha provveduto ad emanare il Regolamento regionale n°1, le cui disposizioni sono entarate in vigore il 1° giugno 2017. Il regolamento disciplina le modalita’ di esercizio, controllo ed ispezione degli impianti termici e istituisce il Catasto regionale degli impianti termici(CRITER).

Quali sono gli impianti termici soggetti alla disciplina regionale?

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti. Sono soggetti agli obblighi normativi di registrazione e controllo gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 5 kw , gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria ( sono esclusi gli scaldabagni) e gli impianti di raffrescamnento estivo di potenze superiore a 12 kw. Sono comprese anche le stufe e gli apparecchi autonomi per il riscaldamento, se installati in modo fisso.

Chi è il responsabile di impianto?

E’ l’occupante dell’immobile in cui è situato l’impianto, sia esso proprietario o inquilino; nel caso di condomini con impianto centralizzato il responsabile di impianto è l’amministratore , che puo’ delegare un’impresa abilitata a svolgere tale ruolo( terzo responsabile). Il responsabile deve grantire la corretta conduzione dell’impianto ed il rispetto  dei perioidi di attivazione e delle temperature-limite previste dalla normativa,fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati.Il Responsabile ha l’obbligo di rendere disponibili all’impresa installatrice e/o manutentrice i dati utili sulla registrazione del Libretto di impianto nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER

Il Catasto regionale degli impianti termici

Il catasto regionale degli impianti termici , denominato CRITER, è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale. Il CRITER consente alla Regione di svolgere in maniera efficace le attivita’ di accertamento ed ispezione, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire l’adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e di disporre di informazioni utili per le attivita’ di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale.

Il libretto di impianto

Gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto: di fatto, il libretto è il di ogni impianto termico.In regione Emilia Romagna è previsto che il libretto di impianto venga registrato presso il Catatso regionale dehli impianti termici (CRITER) entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La registrazione viene effettuata dall’impresa installatrice per gli impianti di nuova realizzazione, mentre per gli impianti esistenti la registrazione viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione n del primo intervento utile di controllo dell’impianto.Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di rendere disponibili all’impresa installatrice/o manutentrice i dati necessari alla registrazione del Libretto di impianto nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER , quali ad esempio i dati catastali dell’immobile o ilcodice POD o DPR (che sono stati indicati rispettivamente sulla bolletta dell’energia elettrica o del metano).

ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non prevede a far registrare il libretto di impianto nel catasto CRITER è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro.

Il controllo degli impianti termici

I controlli da eseguire sugli impianti termici, ai sensi della vigente normativa , sono di due tipi:

  1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione: questi interventi hanno la finalita’ di preservare nel tempo la prestazione degli apparechi e/o componenti ai fini della sicurezza, della funzionalita e del contenimento dei consumi energetici.Tali operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione.
  2. Controllo di efficenza energetica: questi controlli hanno la finalita’ di verificare il rendimento energetico degli impianti, e sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10kw, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw e per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.Le periodicita’ sono stabilite dall’art. 15 e dell’ A llegato B del regolamento regionale n°1 del 3 aprile 2017, e variano in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione.

ATTENZIONE: il responsabile di impianto che non provvede a far effettuare gli interventi di controllo di efficenza energetica nel rispetto delle scadenza previste è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Il bollino calore pulito

In occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficenza energetica è obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile dell’impianto del contributo previsto dalla legge per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER  e per le attivita’ di accrtamento ed ispezione sugli impianti stessi. Il pagamento del contributo avviene attraverso l’acquisizione del cosidetto “Bollino calore pulito”, rilasciato dal manutentore, che ha un valore nominale di 7 Euro. L’entita’ del contributo varia a seconda  dell apotenza dell’impianto (Allegato D del Regolamento Regionale 1\2017) da un minimo  di 7 Euro (pari a 1 bollino) per gli impianti di potenza inferiore a 35 kw, a 98 Euro( pari a 14 bollini) per quelli di potenza superiore a 300 kw.

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